D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.9. Riconoscimento a favore dell' appaltatore in caso di ritardata
consegna dei lavori.
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal
contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa
della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del
regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai
sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonchè delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle
seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per
cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la
eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000
milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altreś diritto al
rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei
documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la
proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal
ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori
nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1,
debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva
da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo
165 del regolamento.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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