D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi
devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il
termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto,
con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di
mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati
in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori
eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
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d'appalto, appalti in edilizia.
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