D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.4. Condotta dei lavori da parte dell' appaltatore.
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici
e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato
del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando
ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa
motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità
all'appaltatore o al suo rappresentante.
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d'appalto, appalti in edilizia.
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