D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 34. Controversie .
1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola
compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal
contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura
civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal
contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo
all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio
arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo
le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo
le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della
legge.
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pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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