D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 14. Danni .
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi
del titolo VII del regolamento.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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