D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 18. Difetti di costruzione .
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il
direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è
rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi
all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto
del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di
costruzione, pụ ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in
contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle
sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di
qualsiasi altro indennizzo o compenso.
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d'appalto, appalti in edilizia.
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