D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 12. Diminuzione dei lavori .
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la
stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel
limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo
di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere
tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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