D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.6. Disciplina e buon ordine dei cantieri.
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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