D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.2. Domicilio dell'appaltatore.
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio
di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve
eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte
dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore
o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1
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Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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