D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 27. Durata giornaliera dei lavori .
1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il
normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali
di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il
direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati
ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto
all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al
ristoro del maggior onere.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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