D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 31. Forma e contenuto delle riserve .
1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione
del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle
somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,
entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del
regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza
possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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