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Comportamento sismico ed a collasso di strutture in cls armato

Analisi non lineari di sistemi di aste piane e spaziali

Metodi d’analisi probabilistica del comportamento strutturale

Metodi ad elementi finiti per strutture ad asse curvilineo

Proprietà meccaniche dei materiali da costruzione

Stato di sollecitazione in solidi con elesticità lineare

Durezza dei materiali da costruzione

Resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo armato

Protezione sismica mediante elementi isolatori o dissipatori

Strutture in muratura e  protezione del patrimonio culturale

Strutture reticolari metalliche e di lega leggera

Rinforzo di strutture mediante placcaggi in FRP

 

D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI.

Art. 31. Forma e contenuto delle riserve .



1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

 

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