D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento.
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso
entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla
stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto
certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi
moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il
termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine
stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono
dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono
dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal
termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato
ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale
misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo
comma, del codice civile.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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