D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico
dell'appaltatore .
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,
con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e
simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei
lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio
o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di
danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo
n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano
richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori
in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui
galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
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pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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