D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 22. Penali .
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione
dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale
nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i
limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie
lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più
parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale
nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è
imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori
e l'organo di collaudo ove costituito.
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d'appalto, appalti in edilizia.
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