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Info gara d'appalto lavori pubblici

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Edilizia e Costruzioni


Comportamento sismico ed a collasso di strutture in cls armato

Analisi non lineari di sistemi di aste piane e spaziali

Metodi d’analisi probabilistica del comportamento strutturale

Metodi ad elementi finiti per strutture ad asse curvilineo

Proprietà meccaniche dei materiali da costruzione

Stato di sollecitazione in solidi con elesticità lineare

Durezza dei materiali da costruzione

Resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo armato

Protezione sismica mediante elementi isolatori o dissipatori

Strutture in muratura e  protezione del patrimonio culturale

Strutture reticolari metalliche e di lega leggera

Rinforzo di strutture mediante placcaggi in FRP

 

D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI.

Art. 22. Penali .



1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.

2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.






 

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