D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 35. Proprietà degli oggetti trovati .
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge,
appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi
i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori
stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve
essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non
può demolire o comunque alterare i reperti, nè può rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
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pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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