D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 16. Provvista dei materiali .
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione,
l'appaltatore č libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purchč essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di
maggiori oneri, nč all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla loro fornitura a pič d'opera, compresa ogni spesa per
eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di
avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilitā , ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e
di aver pagato le indennitā per le occupazioni temporanee o per i danni
arrecati.
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d'appalto, appalti in edilizia.
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