D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.3. Indicazione delle persone che possono riscuotere.
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative
modalità , secondo le norme che regolano la contabilità della stazione
appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere
e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al
contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula
del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna
responsabilità pụ attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a
persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere..
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