D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 25. Sospensione illegittima .
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono
considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da
sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti
criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali
infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale
minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori
come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista
dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono
riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi
dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento
ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla
sospensione dei lavori.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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