D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori .
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai
sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori
stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei
casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della
legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento
della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo
necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione
dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di
perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed
importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare
per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda a quanto necessario alla
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il
responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere
i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità ; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore
alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause
attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato
dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7,
del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale
dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori
redatto dall'impresa.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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