D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in
contratto.
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei
materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano
ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più
o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla
determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del
regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti
contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta
del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile
unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
|
|