D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 33. Tempo del giudizio .
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio
ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza
di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista
dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei
termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad
oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la
controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in
relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un
unico giudizio ai sensi del comma 2.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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