D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori.
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei
verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del
regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del
regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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