D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.7. Tutela dei lavoratori.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato
di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del
conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti
suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
del responsabile del procedimento
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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