D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 28. Valutazione dei lavori in corso d'opera .
1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di
pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è
superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono
stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in
contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del
prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e
pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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