D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.10. Varianti in diminuzione migliorative proposte all' appaltatore.
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso,
l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore
dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo
comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonchè singoli elementi tecnologici o singole componenti
del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e
quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il
tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La
idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di
valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata
anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei
lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento
unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i
successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le
proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di
apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo
da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così
come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del
presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e
l'appaltatore.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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