D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art.10. Variazioni al progetto appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori
appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i
lavori eseguiti in difformità , fermo che in nessun caso egli può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la
stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale
applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi
lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel
termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se
intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la
stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato
dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli
atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonchè dell'ammontare
degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e
dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di
variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti,
rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il
quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore può
chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei
lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità
dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee
secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un
notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini
del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione
della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente
quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità
la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto
dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e
la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili
all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini
di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione
appaltante.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
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