D.M. 145/2000, Il CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI
LAVORI PUBBLICI.
Art. 19. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori .
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi,
difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati,
nè la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun
diritto in capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.
Edilizia e urbanistica, appalti, appalti
pubblici, capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, capitolati
d'appalto, appalti in edilizia.
|
|