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Abitabilità o agibilità

L'abitabilità è il certificato che attesta la conformità tra l'opera edilizia eseguita e il progetto presentato al Comune e approvato (concessione o autorizzazione edilizia). Il progetto e la realizzazione per essere regolari devono sottostare a precise norme tecniche, previste dal regolamento edilizio e dal regolamento d'igiene. Ad esempio l'altezza e la dimensione minima degli ambienti, il rapporto tra la superficie degli ambienti e l'apertura delle finestre ecc. 
Per ogni unità immobiliare alla domanda (in bollo, a firma del proprietario, compilata utilizzando un apposito modulo) si deve allegare: copia della concessione edilizia in sanatoria; ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria; perizia giurata (in bollo e firmato da un tecnico iscritto all'albo professionale) da compilare integralmente secondo uno schema tipo già predisposto. 
Il certificato di abitabilità viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'ufficio si riserva la possibilità entro 180 giorni dal rilascio del certificato, di effettuare una ispezione per la verifica dei requisiti dichiarati nella perizia giurata. In caso si dichiarazioni non veritiere sono previste sanzioni e la revoca dell'abitabilità rilasciata.

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Se l'abuso è stato fatto in un immobile già in possesso dell'abitabilità, l'ufficio rilascia un nuovo certificato di abitabilità, valido per l'intera unità immobiliare e non per la sola parte realizzata abusivamente.
La legge sul condono prevede che ottenuta la concessione edilizia in sanatoria si possa richiedere il certificato di abitabilità (o agibilità per le destinazioni non residenziali) anche in deroga ai requisiti fissati dalle norme. Non si può derogare dalle norme, di sicurezza statica (attestato dal certificato d'idoneità statica) e  prevenzione incendi e infortuni. 

In generale si possono verificare due casi:
1) l'immobile è stato costruito abusivamente e non ha mai ottenuto l'abitabilità. 
2) l'immobile costruito in modo regolare ha l'abitabilità, ma è stato successivamente modificato abusivamente. Deve essere quindi chiesto un nuovo certificato di l'abitabilità, perché il primo è implicitamente decaduto  in seguito dell'abuso.  La domanda per il rilascio del certificato di abitabilità si può presentare solo dopo avere ottenuto la concessione edilizia in sanatoria. Per la pratica serve di incaricare un tecnico iscritto all'albo professionale per la redazione di una perizia tecnica giurata da allegare alla domanda.
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Documenti da allegare:
certificato urbanistico o certificazione giurata del tecnico; 4 copie elaborati grafici di progetto; documentazione fotografica (formato 13 x 18); foglio catastale; relazione tecnica dell'intervento; atto di proprietà; copia autentica di eventuali convenzioni tra confinanti; parere igienico sanitario; perizia giurata con il calcolo del contributo concessorio; documentazione relativa alle disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89 e succ. mod.); documentazione relativa alle norme di sicurezza impianti (L. 46/90 e succ.  mod.); modelli ISTAT e comunali per il rilevamento statistico dell'attività edilizia; eventuale nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli; documentazione relativa al contenimento energetico (L. 373/76 e succ. mod.); documentazione attestante le modalità di smaltimento dei materiali di demolizione e scavo; certificato che attesti l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; certificato della conservatoria dei registri immobiliari o dichiarazione notarile di non asservimento del lotto a precedenti costruzioni.

Riferimenti: DGM n. 2283 del 4/8/95.

Urbanistica, concessione edilizia, abitabilità, agibilità.

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Per maggiori informazioni  : Ing. Silvestro.