Super Dia
E' ampliata la possibilità di applicare la procedura semplificata alla
ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, quando
non altera la volumetria e la sagoma dell'edificio originario. Si può
ricorrere alla super Dia anche per realizzare nuove costruzioni o
ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise
disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.
Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo
(archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla
tutela rilascia il nulla osta ai lavori.
I lavori possono iniziare dal 21 giorno (entro un anno) dopo la
presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei
lavori salvo chiedere proroga.
L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità
al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.
Alla domanda firmata dal proprietario, con indicato nome del
progettista, direttore dei lavori e impresa esecutrice si allega: relazione
tecnica asseverata, disegni di progetto firmati dal tecnico incaricato,
ricevuta di pagamento di circa 126 euro per diritti d'istruttoria.
La domanda va integrata a seconda dei casi da:
Oneri concessori, calcolati dal tecnico incaricato. L'importo si versa per
intero insieme alla presentazione della domanda.
Atto d'obbligo (atto notarile) obbligatorio solo in alcuni casi. Si usa ad
esempio per legare la proprietà principale al parcheggio pertinenziale.
Nulla osta quando l'immobile è sottoposto a vincolo (paesaggistico,
archeologico, ecc.). Si può chiedere direttamente o attraverso la
'conferenza dei servizi. In questo caso sarà compito dell'Amministrazione
comunale sentire il parere degli enti interessati ma i 20 giorni necessari
per l'inizio dei lavori decorrono dalla data di notifica del parere.
A seconda dei casi bisogna presentare documentazione:
Statica (L. 1086/71) quando i lavori interessano anche parzialmente le parti
portanti è previsto il deposito del progetto strutturale con i calcoli
relativi. A fine lavori si consegna il collaudo statico.
Progettazione impianti (L. 46/90) l'obbligo di incaricare un professionista
iscritto all'albo per la stesura del progetto impiantistico, scatta per i
lavori complessi o di grandi dimensioni. Ad esempio, per realizzare un
ascensore o per impianti elettrici con potenza superiore a quella di una
normale utenza domestica. La ditta che esegue il lavoro deve essere
ìabilitata" cioè iscritta in un albo specifico della camera di commercio e
in grado di rilasciare la "dichiarazione di conformità". Questo certificato
va poi presentato al Comune a fine lavori.
Contenimento energetico (L. 10/91) sono previste le stesse condizioni della
voce precedente e l'obbligo scatta ad esempio per trasformare o ampliare
caldaie condominiali, o per realizzare una canna fumaria unica che serve più
caldaie a gas individuali per l'aspirazione dei fumi di scarico. I progetti
e la dichiarazione di conformità a fine lavori si depositano al Comune.
Prevenzione incendio (DPR n. 37/98) l'obbligo di presentare un progetto
specifico che prevede l'uso di materiali e strutture con accertata
resistenza al fuoco scatta ad esempio in presenza di caldaie condominiali o
di garage.
Sicurezza sui cantieri (D.lgs n. 494/96, D.lgs n. 528/99) l'obbligo del
progetto, redatto da un tecnico abilitato 'coordinatore alla sicurezza',
scatta in relazione al tipo di intervento e al tempo che serve per
realizzarlo.
Urbanistica, super DIA, ristrutturazione edilizia..
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