Danno ambientale
Il danno ambientale esiste quando l'immobile ricade in zona sottoposta a
vincolo paesistico ai sensi della L. n. 1497 del 29/6/39. Si tratta di
pagare un importo riferito alle singole tipologie di abuso ed alle zone
territoriali oggetto del vincolo, riportato nella domanda, secondo la
tabella dello schema A. Il ritardo della comunicazione del pagamento
richiesto dall'ufficio è dovuto allo sviluppo legislativo che ha avuto la
questione del danno ambientale che si è articolata in vari provvedimenti.
Con la L. 662 del 23/12/96 art. 2 comma 46 è stato ribadito che il
versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità
risarcitoria prevista dall'art. 15 della L. 1497 del. 29/6/39. Con la L. 30
del 28/2/97 art. 10 comma 5-ter ai fini del condono edilizio è prevista
l'emanazione di un decreto ministeriale.
Con DM BBCCAA del 26/9/97 sono stati stabiliti la determinazione dei
parametri e le modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria
per le opere realizzate nelle aree sottoposte a vincolo. Con DGC n. 3317 del
18/9/98 è stata prevista la procedura provvisoria (in attesa della
definizione da parte del Consiglio Comunale) per il rilascio delle
concessioni edilizie in sanatoria sottoposte a vincolo che prevede: la
convenzione tra il Comune di Roma e la Banca Nazionale del Lavoro agenzia n.43
circa le modalità per il deposito convenzionale da versare; la richiesta
formale del cittadino mediante dichiarazione di estrema urgenza
dell'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria; l'avvenuto
deposito cauzionale dell'importo.
Schema A abusi:
tipologia 1 - 6% del valore catastale con un minimo di L. 1.000.000
tipologia 2 - 5,25% del valore catastale con un minimo di L. 1.000.000
tipologia 3 - 4,50% del valore catastale con un minimo di L. 1.000.000
tipologia 4 - L. 1.000.000 ogni 200 mq di superficie
tipologia 5 - L. 750.000 ogni 200 mq di superficie
tipologia 6 - L. 500.000 fisse.
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