Oblazioni
Condizioni:
Primo condono (L. 47/85).
E' stata versata l'intera somma dichiarata nella domanda e nei termini
previsti dalla legge.
È stata presentata denuncia per l'accatastamento nei termini previsti.
Sono trascorsi almeno 36 mesi dalla presentazione della domanda senza
nessuna richiesta di documentazione da parte del Comune.
Secondo condono (L. 724/94).
E' possibile ottenere una riduzione del 50% della somma da versare per
l'oblazione. Di recente è stato recepito dal Comune lo schema tipo
regionale, della convenzione comunale (DCR n. 441 del 13/5/98). Questa
agevolazione si applica:
Alla casa costruita o comprata come prima abitazione dal richiedente (o
parenti di primo grado) e per i primi 150 mq. di superficie complessiva.
Si escludono dall'agevolazione le abitazioni qualificate di lusso e quelle
classificate al catasto nella categoria A1.
Per beneficiare della riduzione prevista dalla convenzione, il Comune di
Roma ha predisposto un ufficio per le domande da presentare non oltre 30
giorni dal ricevimento della lettera con la richiesta delle eventuali somme
dovute, (USCE - Servizio Convenzioni). E' previsto il pagamento, a carico
del richiedente di circa 500 euro per le spese amministrative.
Rimborso. Chi ha già pagato senza beneficiare della riduzione del 50%
previsto dalla convenzione, può chiedere il rimborso della cifra eccedente
(successivamente alla stipula della convenzione.
Le condizioni. In cambio della riduzione del 50% degli oneri il proprietario
che decide di vendere o affittare nei successivi 20 anni dalla stipula della
convenzione si impegna a:
Vendere ad un prezzo determinato in base ad un calcolo stabilito per legge.
Affittare applicando il canone previsto dalla nuova legge sulla riforma
delle locazioni.
Il calcolo degli oneri concessori (per il primo e secondo condono).
Il Comune per determinare questi oneri utilizza dei parametri di valutazione
fissi e stabiliti (calcolo parametrico) che in alcuni casi (da verificare
prima) risulta superiore a quello che si determina invece con un metodo
analitico.
Alla domanda, da presentare entro 30 giorni dal ricevimento dalla lettera
del Comune si allega: perizia giurata a firma di un tecnico iscritto
all'Albo Professionale; versamento degli oneri concessori calcolati in modo
analitico.
Riferimenti normativi
calcolo parametrico DCC n. 214/96;
calcolo analitico:
1° condono (L. 47/85)
onere urbanizzazione DCC n. 2961/78 ? DCC n. 3612/80 - DCC n. 5656/82;
onere costo costruzione DCC n. 2966/78 ? DCC n. 3304/83 ? DCC n. 940/81 ?
DCC n. 397/86;
2° condono (L. 724/94)
onere urbanizzazione DCC n. 2961/78 ? DCC n. 3612/80 - DCC n. 390/91;
onere costo costruzione DCC n. 2966/78; DCC n. 3304/83; DCC n. 161/88; DCS
156/93, DCS 353/93. Documenti da presentare:
certificato storico anagrafico attestante la
residenza nella sua abitazione, anteriormente al 31/12/93; dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesti la proprietà della casa, che la
stessa costituisce prima ed unica abitazione e che l'ultimazione dei lavori
è anteriore al 31/12/93.
I requisiti si possono certificare anche con la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio direttamente presso l'Ufficio Tecnico del Comune (L. 15/68).
Urbanistica, condono edilizio, condoni urbanistici, oblazione,
concessione d'oblazione.
|