Dispositivi di protezione individuale
Dispositivi di protezione individuale.
Il D.L.vo 626/94 definisce come dispositivi di protezione individuale:
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi lavborativi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Vanno impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure di prevenzione attraverso un' adeguata sorveglianza sanitaria e la stesura dei relativi protocolli sanitari.
Devono:
-Essere adeguati ai rischi da prevenire;
-Essere adeguati alle condizioni esistenti sul posto di
lavoro;
-Poter essere adattati all' ’utilizzo.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
-Definire la durata dell’utilizzo in base all’entità del rischio e della
frequenza dell’esposizione;
-Mantenere in efficienza i dispositivi di protezione e assicurarne le
condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie
-Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi.
Il lavoratore ha il diritto di:
-Ottenerne la disponibilità;
- Svolgere dei corsi sulla sicurezza
Edilizia, sicurezza sul lavoro, sicurezza
cantieri edili, infortuni sul lavoro,decreto Bersani, L. 626/94, DPI,
riferimenti normativi sicurezza sul lavoro.
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