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- Norme sul comportamento al fuoco "delle
strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri,
cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.
(Gazzetta ufficiale n. 201 del 23-7-83 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 157.0; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, Art 1 ; Vista la legge
26 luglio 1965, n. 966, Art. 2 ;
Viste le norme di sicurezza per la
costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri
locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del
Ministero dell'interno n° 16 del
15 febbraio 1951 ;
Rilevata la necessità di aggiornare le
disposizioni della predetta circolare, concernenti le strutture e i materiali
consentiti, il materiale scenico, le coperture dei locali e gli ambienti delle
scene, al fine di armonizzare con l'evoluzione della normativa tecnica sul
comportamento delle strutture e dei materiali ;
Viste le norme aggiornate dal comitato
centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
DECRETA:
Art, 1. - Campo di applicazione
Le disposizioni di cui al presente decreto
riguardano le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture e dei
materiali impiegati nei locali classificati nell’Art. 17, della circolare del
Ministero dell'interno n. 16 del
15 febbraio 1951.
Art. 2. - Strutture e materiali consentiti
a) Strutture
I requisiti di " resistenza al fuoco " degli
elementi strutturali dei locali di cui all'art. 1 vanno valutati secondo le
prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero
dell'interno n. 91 del
14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di
materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo,
laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare (i ), elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle
protezioni da adottare per i vari tipi di materiali sopraccennati, nonché la
classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno
determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91
sopracitata.
b ) Materiali
Le caratteristiche di "reazione al fuoco" dei
materiali impiegati nei locali di cui all'art. 1 devono essere le seguenti:
1) negli atri, nei corridoi di disimpegno,
nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere (3 ), è consentito l'impiego
di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie
totale (pavimenti = pareti = soffitti = proiezione orizzontale delle scale).
Per la restante parte deve essere impiegato
materiale di classe 0 (non combustibile) ;
2) in tutti gli altri ambienti è consentito
che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i
materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
3) le poltrone ed i mobili imbottiti, come
definiti al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto del Ministero dell'Interno
26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento
ordinario alla G. U. n. 234 del 25/8/1984, debbono esser di classe 1 IM ;
4) per i sedili non imbottiti è consentito
l'impiego del legno o di materiale combustibile purché di classe non superiore
a 2. i materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al
fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non
combustibili, debbono essere messi in opera in aderenza agli clementi
costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini.
È consentita la realizzazione di intercapedini
purché interamente riempite di materiale non combustibile.
"La classe di reazione ai fuoco deve essere
certificata, sulla base delle procedure e delle prove di cui ai decreto dei
Ministero dell'interno dei
26 giugno 1984, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta ufficiale 234 del 25 agosto 1984".
Qualora, sulla base dei criteri indicati
all'art. 202 della circolare n° 16/1951,vengano previsti effettivi accorgimenti
migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto
previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata
circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni - quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi e/o sorveglianza aziendale - potrà consentirsi
l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle
classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i
quali è ammessa esclusivamente la classe 1.
I lucernari debbono avere vetri retinati
oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di
classe i di reazione al fuoco,
Per il palcoscenico è ammesso il pavimento in
legno. Altrove potrà eccezionalmente consentirsi tale tipo di pavimento, purché
stabilmente fissato a strutture non combustibili o rivestito con materiali di
disse 0 (non combustibili).
È consentito l'impiego del legno per i
serramenti esterni ed interni,
Art. 3. - Materiale scenico
Per la realizzazione della scena è ammesso
l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore
a 2.
È consentito l'impiego di materiali
combustibili anche superiore alla 2a condizione che, sotto la personale
responsabilità dell'esercente, siano previsti effettivi accorgimenti
migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o
impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale.
"A richiesta dell'interessato la classe di
reazione al fuoco potrà essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di
preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 del decreto del Ministro
dell'interno
26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento
ordinario alla G. U. n. 234 del 25 agosto 1984.
Di tale circostanza sarà fatta menzione sul
certificato di prova la cui validità sarà comunque limitata a sei mesi con
l'obbligo di non effettuare lavaggi od altre operazioni di manutenzione che
possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco".
Art.4. - Copertura dei locali.
Gli elementi strutturali della copertura del
locale debbono avere requisiti di resistenza al fuoco, valutati in base alla
classe dell'edificio, secondo quanto indicato nell’Art. 2, lettera a)
I materiali impiegati nella copertura del
locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto
indicato nell’Art. 2, lettera b)
Art. 5. - Ambienti contenenti le scene.
I muri perimetrali e la copertura della scena
debbono avere le caratteristiche indicate nell’Art. 2.
Art.6. - Adeguamento alle prescrizioni.
Il certificato di prevenzione incendi previsto
al decreto ministeriale
16 febbraio 1982 e l'autorizzazione per
l'agibilità dei locali destinati a pubblici spettacoli e trattenimenti non
possono essere rilasciati prima che sia stata verificata da pane della
commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
l'osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza.
L'adeguamento dei locali attualmente esistenti
alle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovrà avvenire nei termini e
con le modalità congruamente stabiliti caso per caso dalla commissione predetta,
che potrà consentire che nei locali considerati continuino a svolgersi le
normali attività a condizione che i relativi gestori si assumano per iscritto
l'impegno di attuare frattanto le seguenti indispensabili misure a tutela della
pubblica incolumità, sulla cui effettiva osservanza dovrà costantemente
invigilarsi da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:
A) Controllare la perfetta efficienza delle
uscite e delle vie di esodo prima e durante lo spettacolo.
B) Assicurare un servizio di sorveglianza
durante lo spettacolo con personale idoneo ad espletare operazioni di primo
intervento d'emergenza o, in alternativa, installare impianti fissi automatici
di segnalazione ed estinzione incendi.
C) Controllare i dispositivi di sicurezza
delle cabine di proiezione gli impianti di illuminazione d'emergenza, gli
impianti di produzione di calore e di condizionamento.
D) Mantenere in perfetta efficienza i
sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla
sicurezza contro gli incendi,
E ) Ottemperare ad ogni altra prescrizione
che la commissione provinciale di vigilanza riterrà necessario impartire.
La commissione provinciale di vigilanza, in
caso di inosservanza delle suddette temporanee misure di sicurezza, o di mancato
adeguamento alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti ed in ogni
atra circostanza in cui ravvisi una situazione di pericolo, formula proposte di
sospensione dell'attività all'autorità competente al rilascio delle licenze,
Art. 7. - Disposizioni abrogate
Sono abrogate le disposizioni contenute negli
articoli 25, 26, 27, 61 della circolare del Ministero dell'interno n, 16 del
15 febbraio 1951 nonché le modifiche apportate
all'art. 25 suddetto con la circolare del Ministero dell'interno n. 79 del
27 agosto 1971.
Art. 8
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale Della Repubblica italiana.
L'approccio prescrittivo: requisiti in funzione
della destinazione d'uso dei locali